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Infibulazione
Sommario
Infibulazione e MGF
L'Infibulazione in Italia
Infibulazione: un proposta di legge al Parlamento italiano
Infibulazione alternativa? Una nuova barbarie
L'Infibulazione é reato
Testo della legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Arrestata una nigeriana
Infibulazione per 3 mln di bambine all'anno
Eritrea: proibita la mutilazione genitale femminile

Infibulazione e MGF 

Tradizioni antiche, radicate nella cultura di molti paesi. Rito di passaggio dovuto alla necessità di togliere qualsiasi fonte di piacere alle fidanzate e alle mogli, per preservare la loro verginità e assicurarne la fedeltà, rito che risale a prima dell'Islam.
Una pratica tradizionale più forte della civiltà e del diritto dell'Occidente, che continua a essere perpetrata soprattutto per volere delle donne, alle quali è delegato il ruolo di conservatrici del patrimonio culturale tradizionale e in cui l'atteggiamento di rinuncia, sottomissione, inferiorità e passività coincide con il controllo sociale del comportamento femminile.
"Se non sei escissa non hai amici, non hai diritto a farti corteggiare da nessun ragazzo, non puoi comportarti da donna". Non un grido, non un lamento, sarebbe un disonore per la fanciulla, per la famiglia. Rullio di tam tam, il rito è compiuto. Il villaggio è in festa, sette giorni di isolamento e se si sopravvive una vita di sofferenza.

Non solo in Africa. In tutto il mondo, anche in Europa e negli Stati Uniti si aggiungono 2 milioni di mutilate all'anno e altrettante ne muoiono. E così si continua, 100, 130 milioni nel mondo denuncia l'Oms, ogni anno due milioni in più.
Waris Dirie, top model somala, ha dovuto subire l'orrore quando aveva poco più di sei anni. Ha perso sua sorella in seguito all'infezione causata dall'infibulazione. "Sono milioni le ragazze che vivono con questo sfregio e altrettante sono morte. È troppo tardi per cambiare la mia situazione: il danno è ormai fatto. Forse però posso contribuire a salvare altre donne".
E così il suo dramma diventa pubblico: trenta secondi di spot per sensibilizzare la gente a questo problema che sembra lontano, ma che sviluppa i suoi drammi anche in Italia, dove anche alcuni medici si prestano a praticare escissione e infibulazione, esiste anche un tariffario ma il tutto è taciuto.

L'Infibulazione in Italia 

In Italia vivono circa 38mila donne infibulate o escisse e 20mila bambine "a rischio" in quanto appartenenti a comunità in cui vengono praticate tali mutilazioni. Negli anni novanta sono arrivate in Italia molte donne da paesi (Egitto, Somalia, Etiopia, Eritrea) in cui 1'infibulazione è la norma. Medici e ostetriche si trovano così di fronte a una nuova realtà. Molte donne chiedono al medico che le ha deinfibulate per farle partorire, di essere richiuse, come impone la tradizione del loro paese d'origine. In altri casi, ci si rivolge alle strutture sanitarie per riparare i danni dell'infibulazione. È questo il caso delle bambine adottate in Italia da piccole ma che avevano già subito 1'infibulazione. In Italia, pur non essendoci una legislazione specifica, la pratica è implicitamente vietata (lesioni gravi, punite penalmente), ma il problema è soprattutto di carattere culturale. Per una donna legata alla propria comunità d'origine non essere ricucita dopo il parto è un marchio di vergogna, anche se vive a Roma o a Milano. Si tratta, dunque, di preparare i medici italiani a situazioni del genere, tenendo comunque ben presente che, nel rispetto delle diverse culture, vanno comunque salvaguardati i diritti fondamentali della persona. Un conto è, infatti, il chador, un altro è una mutilazione permanente.
Dall'Africa parte la lotta delle donne contro questa pratica. Tentano di opporsi a questa antichissima tradizione che non è richiesta da alcuna religione, ma comporta dolori, infezioni e malattie croniche, mette a rischio gravidanza e parto, può condurre alla morte della madre o del bambino o anche alla sterilità. I paesi dove vengono praticate il 75 per cento di tutte le infibulazioni sono Egitto, Etiopia, Kenya, Nigeria, Somalia e Sudan. E in paesi come la Somalia e il Djibouti il 98 per cento delle bambine subisce la mutilazione.

Esiste davvero un "rischio infibulazione" in Italia?
Una risposta può essere fornita soltanto da un'analisi dei dati statistici sulla presenza nel nostro paese di donne provenienti dai paesi dove le mutilazioni sono praticate. I dati che abbiamo elaborato provengono dal ministero dell'Interno e indicano il numero di immigrate africane presenti in Italia nel 1997. Non vengono qui presi in esame tutti i paesi africani, ma ovviamente solo quelli dove viene praticata una qualche forma di mutilazione sessuale. In particolare: Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Ghana, Kenya, Mauritania, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Centro Africana, Senegal, Somalia e Sudan. Si tratta inoltre soltanto delle immigrate con regolare permesso di soggiorno: è molto probabile dunque che le cifre sarebbero più elevate se si potesse conteggiare anche coloro che vivono in Italia clandestinamente.
Il numero di donne è suddiviso in quattro fasce d'età (0-8 anni, 8-14, 14-40, oltre 40), per paese di provenienza e per provincia italiana di residenza. Le prime due fasce di età permettono di individuare le "bambine a rischio", cioè quelle che, nel proprio paese d'origine, sono nell'età in cui vengono praticate le mutilazioni.
In totale erano presenti in Italia nel 1997 39.319 donne provenienti da questi sedici paesi, di queste 217 della prima fascia d'età e 250 della seconda.
Somalia, Nigeria, Ghana, Etiopia, Repubblica Araba Unita e Costa d'Avorio sono nell'ordine i paesi da cui proviene la maggioranza delle immigrate. Analizzando la distribuzione sul territorio nazionale scopriamo che in Lombardia risiedono 1.283 somale, in Toscana 1.477, nel Lazio 1.955 su un totale nazionale di 7.889 donne, di cui 40 appartenenti alle prime due fasce d'età.
Per quanto riguarda le nigeriane, nel Lazio ce ne sono 1.519, in Piemonte 1.025, 869 in Veneto, 864 in Emilia Romagna e 855 in Lombardia su un totale nazionale di 7.116 di cui 46 tra 0 e 14 anni.
Dal Ghana provengono in totale 6.096 donne: ne troviamo 1.771 in Veneto, 1.362 in Lombardia, 971 in Emilia Romagna, 955 in Sicilia e 236 nel Lazio. Appartengono alle prime due fasce d'età 108 ghaniane.
5.373 sono le etiopi, di cui 2.006 nel Lazio, 1.502 in Lombardia, 446 in Emilia Romagna, 316 in Toscana, 258 in Campania e 156 in Sicilia. 89 di loro hanno un'età compresa tra 0 e 14 anni.
Provengono dalla Repubblica Araba Unita in totale 4.571 donne, di cui oltre la metà (2.359) vivono in Lombardia, 1.128 nel Lazio, 245 in Piemonte e 209 in Toscana. Nelle prime due fasce d'età ne troviamo 72.
Le donne che provengono dalla Costa d'Avorio sono in totale 2.005. In Lombardia ce ne sono 521, in Sicilia 288, in Piemonte 206, in Campania 190, nel Lazio 175 e in Emilia Romagna 155. Di queste 28 rientrano nelle prime due fasce d'età.
Come si può notare, la maggioranza delle immigrate risiede nell'Italia settentrionale e centrale. Le regioni con la percentuale più alta di immigrati sono: Lombardia, Veneto, Piemonte al Nord; Lazio, Emilia Romagna, Toscana al Centro; Sicilia e Campania al Sud.
La stragrande maggioranza delle immigrate ha un'età compresa tra i 15 e i 40 anni (31.545 donne su un totale di 39.319). Sono 7.307 le immigrate con più di 40 anni.
Per saperne di più vai al sito web:
www.unimondo.org


Infibulazione: una proposta di legge al Parlamento italiano 

Nella legislazione italiana non esistono norme specifiche che vietano la mutilazione genitale e in caso di denuncia sono applicati gli articoli 582 e 583 del Codice Penale relativi alle lesioni personali. La prima sentenza sulla questione è stata pronunciata nel '99 dal Tribunale di Milano, che ha condannato a 2 anni un cittadino egiziano accusato di lesioni personali gravissime perché nel '94 aveva fatto infibulare nel suo Paese d'origine la figlia, avuta con un'italiana. L'uomo è stato denunciato dalla madre della vittima. Si stima che ogni anno nel nostro Paese siano 6mila le bambine che subiscono questo tipo di mutilazione.
Per maggiori informazioni vi veda il sito web:
http://news2000.libero.it/editoriali/18374.jhtml Proposta di legge n. 150 /> Presentata il 30 maggio 2001

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale
d'iniziativa dei deputati
CE', FRANCESCA MARTINI, CAPARINI

RELAZIONE
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge procede dalla considerazione che le diverse comunità di immigrati presenti nel nostro territorio sono portatrici di culture, religioni e costumi che, per determinati aspetti, non sono compatibili con la cultura italiana. Ci si riferisce, in particolare, alla pratica tradizionale, innestata in Italia da extracomunitari provenienti da popolazioni africane o islamiche, di effettuare mutilazioni genitali alle donne. Tale pratica è da considerarsi parte integrante di ancestrali tradizioni che, associate all'istituzione della poligamia e al "prezzo della donna", cioè all' usanza di pagare la sposa alla famiglia di provenienza, contribuiscono ad asservire le donne, ne fanno oggetti di transazione economica e le riducono alla condizione di esseri subumani, il cui diritto a vivere dipende solo dalla capacità di generare figli e di lavorare per l'uomo. Le mutilazioni genitali femminili più diffuse e cruente sono la clitoridectomia cioè l'asportazione del clitoride, l' escissione che consiste nell'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra e l'infibulazione che comporta l' asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con la conseguente cucitura delle medesime. I suddetti interventi sono generalmente praticati alle bambine prima del raggiungimento della maturità sessuale, dalle cosiddette "mammane", in condizioni igieniche indescrivibili, aggiungendo così, alla già di per sé devastante mutilazione, anche il grave rischio di infezioni pericolose per la salute delle stesse.
Benché in Italia, in base agli articoli 582 e 583 del codice penale, l' effettuazione delle suddette pratiche sia penalmente perseguibile, si calcola che migliaia di bambine abbiano subìto, nel nostro Paese, mutilazioni genitali. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere alla predisposizione di una proposta di legge che desse specifica regolamentazione alle medesime pratiche, al fine di garantire l' effettivo rispetto del diritto alla dignità personale e all'integrità fisica e morale, nonché della cultura italiana.
Ed ancora più importante è apparso tutelare i diritti dell'infanzia, adeguandosi a quanto sancito dalla Convenzione dell' ONU sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e adottando ogni misura necessaria per dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla succitata Convenzione, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4, 14, 19 e 37 della legge di ratifica.
Dunque, obiettivo prioritario della presente proposta di legge è quello di evitare che simili pratiche, lesive della dignità personale, possano essere tollerate anche in un Paese, quale il nostro, che afferma di ispirarsi al principio del rispetto della vita e al riconoscimento del valore di ogni essere umano.
A tale scopo la proposta di legge prevede l' esplicito divieto di praticare qualunque tipo di mutilazione genitale, fatta salva la possibilità che le medesime pratiche siano effettuate, per la salvaguardia della persona, a titolo di cura medica. Si dispone inoltre l' inasprimento delle sanzioni penali già previste nonché l'individuazione di nuove sanzioni da irrogare nell' ipotesi di violazione del suddetto divieto.

Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) clitoridectomia: l' asportazione del clitoride;
b) escissione: il taglio del clitoride e di tutte o di parte delle piccole labbra;
c) infibulazione: l' asportazione del clitoride, delle piccole labbra e almeno dei due terzi anteriori o dell' intera sezione mediale delle grandi labbra, ovvero la cucitura parziale delle labbra vulvari.

Art. 2.
(Divieti).
1. Le pratiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 sono vietate, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell'autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona.
2. Qualora le mutilazioni genitali, di cui all'articolo 1, siano inflitte a un minore e uno o entrambi i genitori siano a conoscenza del fatto ovvero abbiano in qualunque modo permesso o favorito l' attuazione delle suddette pratiche, il giudice pronuncia la decadenza dalla potestà del genitore resosi responsabile e può, altresì, ordinare l' allontanamento del minore dalla residenza familiare.

Art. 3.
(Istituzione di un numero verde).
1. E' istituito, con decreto del Ministro dell' interno, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero medesimo, un numero verde finalizzato a garantire l' informazione in riferimento al reato previsto dalla presente legge, nonché a ricevere le denunce, inerenti il medesimo reato, da parte di chiunque ne venga a conoscenza.

Art. 4.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo l' articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione sessuale). - Chiunque cagiona ad alcuno una mutilazione genitale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, mediante effettuazione delle pratiche di clitoridectomia, escissione o infibulazione, fatto salvo il caso in cui le predette pratiche siano esercitate, su indicazione dell' autorità medica competente, a titolo di cura medica, per la salvaguardia della salute della persona, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Chiunque agevola o favorisce in qualsiasi modo l' esecuzione delle mutilazioni genitali di cui al presente articolo è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Qualora i suddetti reati sono commessi da cittadino non italiano si applica, altresì, al termine del periodo di reclusione di cui al periodo precedente, l' immediata e definitiva espulsione dal territorio nazionale.

Art. 583-ter. - (Circostanze aggravanti). - Si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse a chiunque cagiona la mutilazione genitale prevista dall'articolo 583-bis, ovvero ne agevola o ne favorisce in qualsiasi modo l' esecuzione, nei confronti di una persona della famiglia, o di un minore degli anni quattordici, o di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia".

Art. 5.
(Sanzioni).
1. All'esercente la professione sanitaria che contravviene ai divieti indicati dall'articolo 2 si applica la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
2. Qualora il reato di cui alla presente legge sia commesso in strutture sanitarie o non, siano esse pubbliche, private accreditate o private, il responsabile della struttura stessa è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 300 milioni.


Infibulazione alternativa? Una nuova barbarie 

[26_01_04] Il presidente dell'ordine dei medici di Firenze, è d'accordo con il dottore somalo Omar Abdulkadir - e l'assessore regionale Nicola Rossi é disposto a parlarne - che ha proposto l'infibulazione alternativa cioè limitata a una puntura di spillo sul clitoride anestetizzato da una pomata.
L'inziativa toscana ha destato sconcerto in tutto il mondo politico e se ne è interessato anche lo stesso ministro Sirchia.
Tutte le donne, comprese le esponenti di tutti i partiti, hanno ribadito l'importanza di difendere la inviolabilità del corpo.

Tale proposta, mentre le Commissioni Affari sociali e Giustizia di Montecitorio, hanno adottato il testo base sul divieto delle mutilazioni sessuali che prevede la reclusione da 6 a 12 anni e l'espulsione definitiva dal nostro Paese, dopo il carcere, se il responsabile non è cittadino italiano.

[01_02_04] Dopo le proteste indignate dei giorni scorsi sorgono le prime difese della proposta del medico somalo. Segnaliamo per tuttte perché fra le più subdole e vergognose, quella pubblicata in "Il Resto del Carlino" del 31 gennaio 2004.
La puntura di spillo sul clitoride, con anestesia e con la fuoriuscita di due o tre gocce di sangue, non sarebbero una infibulazione vera e propria ma una "sorta di cerimonia simbolica, che serve a sottolineare la transizione dalla fase dell'infanzia a quella dell'adolescennza di una bambina ... Tutto qui"
Non c'è bisogno di alcun commento né sull'integrità psico-fisica dell'individuo né sul valore dei riti e dei simboli.
Ma un invito sì.
Ai sostenitori di queste barbarie consigliamo di non occuparsi della femminilità e delle donne e prendere in seria considerazione l'opportunità di proporre qualche puntura di spillo, con due o tre gocce di sangue, sul glande dei maschi nel tentativo di evitare che, da adulti maturi, la violenza sessuale prenda forza nei loro corpi.
Tutto qui.
E noi, comunque, non saremmo d'accordo!


L'Infibulazione è reato 

Il Senato ha dato il suo sì al disegno di legge anti-infibulazione che la Camera aveva già approvato lo scorso maggio.
Ora bisognerà attendere un nuovo passaggio parlamentare prima della sua entrata in vigore. Palazzo Madama ha, infatti, apportato alcune modifiche che dovranno essere affrontate dall'Assemblea di Montecitorio. Il voto è stato unanime. Unici astenuti i senatori di Rifondazione Comunista e una parlamentare della Margherita.
Chiunque praticherà l'infibulazione sarà punito con la reclusione da 4 a 12 anni. La pena aumenterà di un terzo se la mutilazione verrà compiuta su una minore e in tutti i casi in cui verrà eseguita per fini di lucro. I medici scoperti a praticare l'infibulazione, oltre la pena, rischiano anche la cancellazione dall'ordine per un massimo di 10 anni. La legge italiana colpirà i colpevoli anche nel caso in cui l'infibulazione venisse eseguita all'estero.

Ma la legge contiene anche una parte propositiva. Lo stato si impegna ad avviare una serie di campagne di informazione rivolte agli immigrati. Inoltre nei paesi d'origine e nei consolati italiani all'estero, al momento della concessione del visto, ci saranno funzionari incaricati di far conoscere la legge italiana sui diritti delle donne e delle bambine.
Allo stesso modo viene prevista l'attuazione di un programma di informazione nei paesi africani nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Per motivi legati alla copertura finanziaria non è stata accolta la proposta dell'opposizione di concedere il diritto d'asilo alle donne che rifiutano l'infibulazione sottraendosi alla pressione della comunità e della famiglia.


Testo della legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  

Legge 9 gennaio 2006, n.7
Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
(G.U. n. 14 del 18-1-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Finalita)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Art. 2.
(Attivita' di promozione e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attivita' svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunita' acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attivita' svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Art. 3.
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunita', d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per le pari opportunita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonche' ad altre figure professionali che operano con le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attivita' di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine gia' sottoposte a tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonche' a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunita' di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve entita'.
La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto e' commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Art. 583-ter. - (Pena accessoria). - La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna e' data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".
2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: "da cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti:
"dallo straniero" e, al secondo periodo, le parole: "il cittadino straniero" sono sostituite dalle seguenti: "lo straniero".

Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)
1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta' minore.

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-quater. 1. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresi' revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Arrestata una nigeriana

[05_04_06] Verona. Primo arresto, in Italia, in base alla legge contro le mutilazioni femminili. La polizia di Verona ha arrestato infatti una donna nigeriana di 43 anni per tentata mutilazione degli organi genitali di una neonata di appena 14 giorni. Le manette sono scattate mentre la donna entrava nell'abitazione dei genitori della bambina, anche loro di origine nigeriana, che avevano chiesto il suo intervento per eseguire l'operazione.
La donna è stata infatti trovata in possesso di una borsa contenente forbici chirurgiche, flaconi di sostanza anestetizzante e di antibiotico, garze e olii emollienti. Le indagini hanno accertato che pochi giorni prima la stessa nigeriana, che secondo la ricostruzione della polizia praticava per 300 euro sia circoncisioni che clitoridectomie, aveva eseguito un intervento di questo tipo su un'altra piccola di due mesi.
L'indagine che ha portato all'individuazione della nigeriana, coordinata dal procuratore della Repubblica Guido Papalia, è stata condotta nell'ambito di un'attività investigativa delle squadre mobili di Verona e Trento. Si tratta di indagini che sono nate circa due mesi e mezzo fa a Trento. Durante un controllo di prostitute nigeriane provenienti da Verona, gli agenti della squadra mobile nel capoluogo trentino, guidata da Roberto Giacomelli, hanno infatti raccolto delle indicazioni circa l'attività di una donna africana che praticava l'infibulazione nella città veneta.


Infibulazione per 3 mln di bambine  

[24_11_05] Nell'Africa sub-Sahariana e nel Medio Oriente ogni anno tre milioni di bambine subiscono ancora l'escissione/mutilazione genitale femminile. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto dell'Unicef pubblicato oggi, in cui si afferma anche che con un adeguato impegno e sostegno questa pratica millenaria può essere eliminata nell'arco di una sola generazione.

Marta Santos Pais, direttrice del Centro di Ricerca Innocenti dell'Unicef, afferma che ''un cambio reale e durevole è possibile e il cambiamento avverrà quando le comunità, includendo bambine e bambini, uomini e donne, saranno messe nella condizione di compiere scelte che non siano dannose e che emancipino gli individui e la società''. Attualmente sono circa 130 milioni le bambine e le donne vittime dell'Escissione/ Mutilazione Genitale Femminile nei 28 paesi dell'Africa sub-Sahariana e del Medio Oriente dove viene praticata. Precedenti stime ritenevano che annualmente venissero sottoposte alla pratica 2 milioni di bambine; le nuove cifre di 3 milioni non riflettono un aumento, ma sono il frutto di una migliore raccolta dati, afferma ancora l'Unicef. Il problema, come evidenzia il rapporto dell'Unicef, è che la Mutilazione Genitale Femminile (E/MGF) è una pratica diffusa e comunemente accettata, una pratica tradizionale ritenuta utile per accrescere la bellezza della bambina, l'onore, la possibilità di trovare un marito, lo status sociale e la castità. I genitori incoraggiano addirittura l'escissione affinché l'onore della famiglia e l'interesse superiore della bambina siano protetti. Ma il nuovo rapporto parla anche delle promettenti strategie che stanno aiutando le comunità ad abbandonare la pratica, tra cui le iniziative appoggiate dall'Unicef in Egitto, dove le comunità vengono coinvolte in discussioni pubbliche per affrontare il problema e appoggiate nelle dichiarazioni collettive di abbandono della pratica. Il messaggio viene poi diffuso anche alle comunità vicine.

Il coinvolgimento degli opinion leaders, includendo capi tradizionali e religiosi, può svolgere un ruolo decisivo per stimolare il dibattito pubblico. Allo stesso modo il personale sanitario, i guaritori tradizionali, gli operatori sociali e gli insegnanti devono essere istruiti e appoggiati in maniera da scoraggiare la pratica.

L'escissione non è un problema limitato ai paesi africani e mediorentali, è un problema globale. Una pratica diffusa in tutto il mondo che riguarda anche le donne che vivono nei paesi industrializzati nelle comunità di migranti. Le percentuali della popolazione femminile che viene escissa, il tipo di escissione portata avanti e l'età in cui inizia, varia ampiamente, da paese a paese.

L'intervento è molto doloroso: può andare da un piccolo taglio sul clitoride a una parziale o totale asportazione dei genitali femminili esterni con parziale chiusura dell'area vaginale (infibulazione). Può provocare dolori acuti, un sanguinamento prolungato, infezioni, sterilità e morte. Molte bambine e donne soffrono purtroppo in silenzio queste torture, e a causa della natura privata della pratica, è impossibile stimare il tasso di mortalità. Il rapporto dell'Unicef, denunciando le complesse dinamiche sociali che fanno dell'escissione uno delle più persistenti violazioni dei diritti umani subite silenziosamente, rileva anche che l'eliminazione su larga scala della mutilazione genitale richiederà in futuro uno sforzo maggiore da parte dei governi, della società civile e della comunità internazionale.
(ADN Kronos - Gio 24 Nov, 18:28)


Eritrea: proibita la mutilazione genitale femminile  

[05_04_07] Il governo eritreo ha deciso di proibire la mutilazione genitale femminile. I contravventori andranno incontro a multe ed anche ala prigione. Lo rende noto oggi un comunicato del ministero dell'Informazione dell'Asmara di cui riferisce la Bbc on line. La misura è retroattiva, essendo entrata in vigore -precisa la nota- il 31 marzo scorso. In essa si sottolinea che tale tipo di intervento oltre ad essere pratica intollerabile può produrre gravi danni alla salute.
Secondo l'Unione delle Donne Eritree almeno il 90 per cento delle donne sono sottoposte a tale barbaro intervento. Che peraltro è praticato ancora su circa tre milioni di bimbe l'anno, ed a cui si valuta siano state costrette almeno 140 milioni di donne.


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